AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1985, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal D.P.R. 4 maggio 1990, n. 119, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA (E.A.G.C.) Art. 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge nel settore della produzione cinematografica realizzata anche mediante tecniche elettroniche (audiovisivi). L'attivita' dell'Ente dovra' tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale nel settore di cui al comma precedente, di qualita' artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. L'Ente potra' costituire societa' per azioni aventi per oggetto l'esercizio, anche con le tecniche elettroniche, dell'industria cinematografica e delle attivita' connesse, assumere partecipazioni in societa' aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative. Fermi restando i compiti e le attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente e' tenuto ad ottemperare alle direttive generali determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma dell'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1967, n. 554 (a), nonche' agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (b).
(a) Il testo dell'art. 2, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 554/1967 (Soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L.) e' il seguente: "Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E): su proposta del Ministro per le partecipazioni statali: a) (omissis) b) formula, anche ai fini dell'ordine di priorita' delle diverse iniziative, le direttive generali di particolare rilievo per l'attuazione dei programmi stessi". (b) Il testo dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente: "Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla Commissione: (omissis) (omissis) relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi".