AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
delle partecipazioni statali ai sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del
testo  unico  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che  di
quelle  modificate  o richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.
   Nel  testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 1 del  2  gennaio  1985,  sono  state,  pertanto,
inserite  le  modifiche  (evidenziate  con caratteri corsivi) ad esso
apportate dal D.P.R. 4 maggio 1990,  n.  119,  pubblicato  in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                      STATUTO DELL'ENTE AUTONOMO
                 DI GESTIONE PER IL CINEMA (E.A.G.C.)
                               Art. 1.
  L'Ente  autonomo  di  gestione  per  il  cinema,  con  personalita'
giuridica di diritto pubblico e sede in  Roma,  provvede  a  gestire,
operando  secondo  criteri di economicita', le partecipazioni statali
ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge nel  settore
della  produzione  cinematografica realizzata anche mediante tecniche
elettroniche (audiovisivi).
  L'attivita'  dell'Ente  dovra'  tendere precipuamente a fornire una
produzione nazionale nel settore  di  cui  al  comma  precedente,  di
qualita'   artistica   e   culturale   che   costituisca  veicolo  di
informazione e strumento di formazione del pubblico.
  L'Ente  potra'  costituire  societa'  per azioni aventi per oggetto
l'esercizio,  anche  con  le  tecniche  elettroniche,  dell'industria
cinematografica  e  delle attivita' connesse, assumere partecipazioni
in societa' aventi il medesimo oggetto e  procedere  al  riassetto  e
alla   riorganizzazione   delle  societa'  controllate,  in  modo  da
assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.
  Fermi  restando  i  compiti  e  le  attribuzioni del Ministro delle
partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente e' tenuto
ad  ottemperare  alle  direttive  generali  determinate  dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma
dell'articolo  2,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 giugno 1967, n. 554 (a), nonche' agli atti di indirizzo
e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art.
13, terzo comma, ultima parte, della legge 12  agosto  1977,  n.  675
(b).
 
             (a)  Il  testo dell'art. 2, primo comma, lettera b), del
          D.P.R. n.  554/1967 (Soppressione del  Comitato  permanente
          per    le    partecipazioni    statali   e   del   Comitato
          interministeriale per l'E.N.E.L.) e' il seguente:
             "Per l'efficace esercizio del potere di coordinamento di
          cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956,  n.  1589,  il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (C.I.P.E): su proposta del Ministro per  le  partecipazioni
          statali:
               a) (omissis)
               b)  formula,  anche  ai  fini dell'ordine di priorita'
          delle  diverse  iniziative,  le   direttive   generali   di
          particolare rilievo per l'attuazione dei programmi stessi".
             (b)  Il  testo  dell'art. 13, terzo comma, ultima parte,
          della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento
          della   politica   industriale,   la  ristrutturazione,  la
          riconversione e lo sviluppo del settore) e' il seguente:
             "Il  Ministro  per  le  partecipazioni statali trasmette
          alla Commissione:
               (omissis)
               (omissis)
              relazione   illustrativa  degli  atti  ministeriali  di
          indirizzo e  delle  direttive  in  ordine  all'ingresso  di
          imprese   a   partecipazione   statale   in  nuovi  settori
          produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi".